15 Gennaio 2019

Whistleblowing

CHI È IL WhISTLEBLOWER

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.

  • In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
  • penalmente rilevanti;
  • poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del Comune;
  • suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Comune.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito del Comune;
  •  una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  •  se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
  • Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

IL DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Sono stati identificati nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell’ANAC e nell’Autorità Giudiziaria quali soggetti destinatari delle segnalazioni.

LE GARANZIE PER IL SEGNALANTE

È fatto divieto di rivelare l’identità del segnalante nell’ambito di: (I) un procedimento penale fino alla chiusura delle indagini preliminari, (II) dinanzi alla Corte dei Corti (fino alla chiusura della fase istruttoria) ovvero (III) nell’ambito di un procedimento disciplinare, nel caso in cui la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Fa eccezione la possibilità di utilizzare la segnalazione in presenza di consenso del segnalante, nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione risulti fondata – in tutto o in parte – sulla segnalazione e l’identità del “whistleblower” sia indispensabile per esercitare il diritto di difesa.

Link alla piattaforma per Comune di Viterbo

https://whistleblowing.strategicpa.it/u/viterbo

Ultimi articoli

News 20 Marzo 2025

Venerdi 21 marzo divieto di circolazione in via Menni

Domani 21 marzo, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, divieto di circolazione (e di sosta) in via Padre Benedetto Menni. Il provvedimento, emanato con apposita ordinanza del settore VII (n. 109 del 12-3-2025), si rende necessario per consentire dei lavori alla Casa di cura Villa Rosa.

News 20 Marzo 2025

Consulta dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia, la sindaca Frontini interviene all’Anci: “Maggiore sinergia nazionale su rivitalizzazione centri storici e più considerazione nella programmazione di grandi impianti da energie rinnovabili”

La sindaca Chiara Frontini è intervenuta nella giornata di ieri alla Consulta dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Due le questioni illustrate dalla prima cittadina e per le quali ha chiesto una maggiore sinergia istituzionale a livello nazionale: la rivitalizzazione dei centri storici e la programmazione dei grandi impianti da energie rinnovabili.

In evidenza 18 Marzo 2025

Nuovo centro comunale di raccolta al Poggino, sabato 29 marzo alle ore 10 l’apertura

Ulteriori informazioni su tipologie di rifiuto conferibili, modalità di conferimento, utenze autorizzate a conferire, quantità di rifiuti conferibili, eccetera, saranno consultabili nei prossimi giorni nell’apposita sezione che verrà attivata sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it e sul sito www.viterboambiente.net .

torna all'inizio del contenuto